Statuto

STATUTO

Art. 1 – E’ costituita in Castellanza (VA) l’Associazione Culturale denominata AREA GIOVANI, con sede in Via Vittorio Veneto 8, Castellanza; trattasi di libera Associazione senza scopo di lucro, ispirata ai valori fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e ai principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e pace, con durata illimitata nel tempo e regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2 – La mission dell’Associazione Culturale AREA GIOVANI è quella di contribuire a sviluppare nelle persone una mente aperta e attiva, attenta al mondo che la circonda. A tale scopo l’Associazione si propone principalmente di informare tutta la cittadinanza, in particolare i giovani, attraverso il confronto e il dibattito relativamente alle varie tematiche di interesse generale che necessitano di essere approfondite. Emblema di tale dichiarazione di intenti è il logo stesso dell’Associazione.

Art. 3 – L’Associazione Culturale “AREA GIOVANI” è una libera associazione apolitica e apartitica che non ha scopi di lucro e declina la propria mission nel perseguimento delle seguenti finalità:

  1. proporre e promuovere ogni tipo di attività culturale, sociale, e ricreativa che si pone come obiettivo primario l’aggregazione e la partecipazione di ragazzi, giovani e cittadini interessati a vivere consapevolmente la realtà che li circonda, comprendendone le dinamiche e crescendo attraverso l’informazione e il confronto con gli altri;
  2. approfondire la ricerca sui valori di uguaglianza tra i cittadini, di collaborazione internazionale e di ripudio della guerra, di libertà politica e religiosa e di democrazia economica, tematiche presenti con forte rilievo nella nostra Carta Costituzionale;
  3. cooperare con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni del territorio;
  4. organizzare incontri, convegni e dibattiti, favorendo l’intervento e il coinvolgimento dei partecipanti e il pluralismo delle voci che possono essere messe a confronto;
  5. offrire il patrocinio a iniziative promosse da altri Enti o Associazioni, se riconosciute come meritevoli;
  6. promuovere attività di ricerca e formazione (corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca);
  7. svolgere attività editoriale e di comunicazione (pubblicazione di bollettini e di notiziari, di atti di convegni, di mostre e di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute; creazione di un sito internet e di profili sui Social Network);
  8. promuovere attività commerciali che perseguano scopi affini a quelli dell’Associazione;
  9. in generale, esplicare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che essa si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative ritenute idonee ai fini enunciati.

Art. 4 – L’Associazione AREA GIOVANI è aperta alla partecipazione di tutti coloro che, indipendentemente dalle condizioni dell’individuo (di sesso, età, religione, cultura, etnia e condizioni sociali), sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali. Attenzione particolare è posta all’aggregazione e alla trattazione di tematiche di interesse giovanile.
I soci si dividono in:
soci ordinari: persone che compongono il Consiglio Direttivo le quali si impegnano a contribuire, per l’intera permanenza del vincolo associativo, una quota annuale, più alta rispetto a quella dei soci sostenitori, stabilita dal Consiglio Direttivo stesso;
soci sostenitori: persone che si impegnano a contribuire, per l’intera permanenza del vincolo associativo, una quota annuale il cui ammontare minimo è stabilito dal Consiglio Direttivo;
soci onorari: persone che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale, organizzativo o economico alla costituzione e allo sviluppo dell’Associazione. Sono nominate con voto unanime dal Consiglio Direttivo ed esonerate dal versamento di quote annuali.

Art. 5 – L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo, il quale può insindacabilmente ammettere entro tre (3) mesi dalla domanda il nuovo socio ovvero respingere la sua domanda entro il termine indicato; in caso di mancato accoglimento della richiesta di ammissione, la decisione dovrà essere motivata.

Art. 6 – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l’eventuale Regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme dalle finalità dell’Associazione e/o di gravi motivi di indegnità, il Consiglio Direttivo potrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo scritto, sospensione, espulsione dall’Associazione.
Le sanzioni indicate non potranno essere prese senza che il soggetto interessato sia stato ascoltato o abbia fatto pervenire al Consiglio Direttivo la propria difesa in forma scritta, entro dieci (10) giorni dalla formale comunicazione della contestazione a mezzo Raccomandata, con avviso di ricevimento o altra forma equivalente.

Art. 7 – Tutti i soci che abbiano compiuto sedici (16) anni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Qualora il socio non rinnovi annualmente la propria iscrizione versando la quota associativa, decade automaticamente la sua carica di socio, costituendo il mancato pagamento rinuncia tacita, qualora la persona non provveda alla regolarizzazione del versamento entro trenta (30) giorni dall’avviso che gli verrà inviato su iniziativa del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  • contributi e quote associative;
  • donazioni e lasciti;
  • attività marginali di carattere commerciale;
  • ogni altro tipo di entrata, purché di natura lecita.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9 – L’anno finanziario inizia il giorno 1 Gennaio e termina il giorno 31 Dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il Bilancio Consuntivo (Rendiconto economico-finanziario), il quale deve essere approvato dall’Assemblea Ordinaria, ogni anno, entro il mese di Marzo. Il Rendiconto economico-finanziario della gestione deve essere depositato presso la sede dell’Associazione e pubblicato sul sito internet dell’Associazione, entro i 15 giorni precedenti le sedute indette rispettivamente per la sua adozione e approvazione, in modo da poter essere disponibile per la consultazione di ogni associato.
Art. 10 – Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

Art. 11 – L’Assemblea dei soci è un momento di confronto e partecipazione, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. Essa è composta da tutti i soci (ordinari, sostenitori e onorari) con diritto di voto (uno per ciascun socio, qualunque sia il valore della quota) ed è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria (in occasione dell’approvazione del Rendiconto economico-finanziario della gestione), entro il mese di Marzo; in via straordinaria quando sia richiesta da almeno un terzo degli associati. In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria o straordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, i quali deliberano validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, esse sono valide anche se non è presente la maggioranza dei soci con diritto di voto, i quali deliberano validamente con la maggioranza dei presenti.
Nel caso si debbano votare modifiche allo Statuto o lo scioglimento anticipato dell’Associazione, l’Assemblea allo scopo convocata è valida se è presente un numero di soci pari a 3/4 dei soci e può deliberare validamente con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
La convocazione è effettuata con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea e mediante convocazione epistolare, telefonica o telematica.
Non è consentito il voto per delega.

Art. 12 – L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elezione del Consiglio Direttivo;
  • elezione del Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo;
  • approvazione del Rendiconto economico-finanziario della gestione;
  • approvazione dei Regolamenti interni.

 

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un Presidente e un Segretario, i quali dovranno redigere e sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre (3) e un massimo di quindici (15) membri, eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la maggioranza dei membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e la loro carica ha una durata di quattro (4) anni.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Nel caso in cui un consigliere rassegnasse le proprie dimissioni, in seguito a comunicazione al Consiglio Direttivo o al Presidente dello stesso, il primo candidato escluso, con il maggior numero di voti ricevuto, sarà eletto membro sostitutivo del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
Elegge tra i propri componenti un Vicepresidente e un Segretario.
Esso è convocato:

  • dal Presidente;
  • su iniziativa di almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • dare esecuzione e operatività agli indirizzi programmatici deliberati dall’Assemblea;
  • predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  • approvare le singole voci di spesa e di entrata legate all’attività ordinaria;
  • elaborare il Rendiconto economico-finanziario, che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  • stabilire gli importi delle quote annuali dei soci;
  • assumere gli eventuali provvedimenti disciplinari di cui all’Art. 6.

Di ogni riunione deve essere redatto e sottoscritto un verbale.

Art. 15 – Il Presidente dell’Associazione ha un mandato di quattro (4) anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
E’ eletto dall’Assemblea generale così come gli altri membri del Consiglio Direttivo.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione.
Può conferire ai soci delega ad hoc per la gestione di attività di vario genere, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo e ha il compito di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Art. 17 – Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, è responsabile della gestione dei documenti in appositi registri, della tenuta e dell’aggiornamento del libro dei soci e adempie in generale alle mansioni di segreteria.

Art. 18 – Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, si incarica dell’esazione delle entrate, mantenendo aggiornato il prospetto entrate/uscite, redige annualmente il Rendiconto economico-finanziario ed è responsabile della cassa dell’Associazione.
Art. 19 – Il patrimonio residuo dell’ente, in seguito ad eventuale scioglimento, deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 20 – Tutte le cariche elettive sono gratuite e hanno durata quadriennale.

Art. 21 – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.